Chi siamo

Chi siamo

WNBF ITALY è un'associazione sportiva dilettantistica costituita il 12 Gennaio 2019 da un gruppo di amici appassionati di bodybuilding ed allenamento con i pesi che hanno deciso di promuovere, divulgare e diffondere sul territorio nazionale i princìpi ed i valori di uno stile di vita sano e di uno sport senza uso di farmaci tramite l'organizzazione di eventi agonistici, formativi e didattici di alto livello.

I soci fondatori e membri del consiglio direttivo sono leader conosciuti e riconosciuti nel mondo del Fitness che, dopo avere apportato negli ultimi anni significativi contributi alla crescita del settore, hanno deciso di unire le loro personali esperienze, competenze e capacità per riportare il Bodybuilding Natural al centro della scena sportiva nazionale ed internazionale.

WNBF ITALY è emanazione diretta, oltre che l'unica affiliata italiana, della World Natural Bodybuilding Federation (WNBF), la più antica e prestigiosa Federazione Mondiale del settore e la prima ad introdurre il test del poligrafo (macchina della verità) quale chiave di accesso per la partecipazione alle gare e l'esame delle urine a tutti i primi classificati di ogni categoria.

Fondata nel 1989, la WNBF è oggi presente ed operativa in 45 paesi con l'obiettivo dichiarato di diventare entro i prossimi 10 anni la federazione di natural bodybuilding di riferimento del mondo.

Il Consiglio Direttivo

Lo Statuto
  • ATTO COSTITUTIVO

    L'anno 2019, addì 12 del mese di Gennaio alle ore 11.00, in Via Fratelli Cervi 9 a Empoli (FI), con la presente scrittura privata, i sottoscritti:


    MONTEVECCHI KRISTIAN, nato a Faenza (RA) il 3/6/1971;

    GHIROTTI ANNALISA, nata a Cesena (FC) il 24/12/1970;

    HEUSCH ALESSIA, nata a Firenze (FI), 6/9/1982;

    RINGRESSI MARCO, nato a Firenze (FI) il 22/9/1975;

    AGOSTINELLI NICOLO’ MATTIA, nato a Assisi (PG) il 11/7/1989;

    NAPOLITANO CARMINE, nato ad Avellino (AV) il 13/04/1985;

    NATALE ANDREA, nato a Matera (MT) il 27/05/1979;

    BIASCI ANDREA, nato a Milano (MI) il 9/6/1980;

    GRUZZA ARNALDO, nato a Montecchio Emilia (RE) il 13/8/1979,


    tutti cittadini italiani, maggiorenni e di buona condotta morale e civile, convengono e stipulano quanto segue:


    1. Per corrispondere alla volontà di numerosi praticanti appassionati di fitness ed allenamento con i pesi finalizzato allo sviluppo muscolare di organizzare in maniera autonoma attività sportive dilettantistiche nell’ambito del Bodybuilding agonistico secondo metodi conformi alle “Norme sportive antidoping” della legge 376/2000, ratificate in Italia dal CONI, è costituita, a decorrere dalla data odierna, l’Associazione Sportiva Dilettantistica, priva di personalità giuridica e disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “WNBF ITALY”, quale diretta emanazione ed unica affiliata italiana della World Natural Bodybuilding Federation (WNBF), di cui si impegna a rispettare integralmente il regolamento internazionale.


    2. La sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita sociale sono stabiliti dallo STATUTO SOCIALE che, letto ed approvato interamente, viene allegato al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale.


    3. Lo Statuto è conforme agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, alle Norme di Riforma delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, all’articolo 90 della legge 27 Dicembre 2002 n° 289, al Decreto Legislativo n° 242 del 1999 relativo al riordino del CONI, allo statuto del CONI, approvato con Decreto del Ministero dei Beni Culturali del 19 Aprile 2000 ed al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460 relativo agli enti non commerciali e più precisamente al divieto di distribuire utili, alla devoluzione obbligatoria del patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento, alla effettività del rapporto associativo, all’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario, alla libera eleggibilità degli organi amministrativi, al principio del voto singolo, alla sovranità dell’assemblea dei soci, alla previsione dei criteri della loro ammissione ed esclusione, alla pubblicizzazione delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti, etc.


    4. Il tutto è finalizzato ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dai commi 3,4 bis, ter, quater, dell’art. 148 (ex art. 111) del Testo Unico delle imposte sui redditi n° 917 del 1986, così come modificato del Decreto Legislativo n° 460 del 1997 e delle altre norme in materia, comprese quelle di cui all’art. 25 della Legge 133 del 13/05/1999, così come modificato dall’Art. 37 della Legge 21 novembre 2000, n 342 e dalle Norme di riforma delle Associazioni Sportive Dilettantistiche dettate dall’art. 90 della Legge Finanziaria del 2003. 


    5. A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati: 

    PRESIDENTE: RINGRESSI MARCO

    VICE PRESIDENTE: GRUZZA ARNALDO

    VICE PRESIDENTE: BIASCI ANDREA

    SEGRETARIO E TESORIERE: HEUSCH ALESSIA

    CONSIGLIERE: MONTEVECCHI KRISTIAN

    CONSIGLIERE: GHIROTTI ANNALISA

    CONSIGLIERE: AGOSTINELLI NICOLO’ MATTIA

    CONSIGLIERE: NAPOLITANO CARMINE

    CONSIGLIERE: NATALE ANDREA


    6. Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica conferitagli e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dagli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione riconosciuti dal CONI.


    7. Il Presidente viene delegato, come prescritto dall’Art. 90 della Legge n° 289 del 2002, ad effettuare l’affiliazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica così costituita ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Viene inoltre delegato alla sottoscrizione del contratto decennale di affiliazione alla World Natural Bodybuilding Federation (WNBF), con sede a Rancho Murieta (CA), 7323 Zancada Ct, USA.


    8. Il presidente viene infine delegato alla registrazione del presente Contratto d’Associazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle disposizioni di Legge di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 460 del 1997.


    Letto, approvato e sottoscritto


  • ART 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

    1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: “WNBF ITALY”.


    2. L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di Promozione sportiva cui l’Associazione si intende affiliare mediante delibera del Consiglio Direttivo.


    3. L’associazione si conforma al Regolamento internazionale della World Natural Bodybuilding Federation (WNBF) della quale è rappresentante unica per l’Italia.


    4. L’Associazione sportiva ha sede a Londa (FI) in Via Roma 14.

  • ART. 2 - DURATA

    1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.


  • ART. 3 - MARCHIO E LOGO

    1. Il Marchio dell’Associazione consiste nell’immagine di un uomo e di una donna in posizione atletica sullo sfondo di un semicerchio caratterizzato dai colori della bandiera italiana verde, bianco e rosso, e circondato dalla scritta “World Natural bodybuilding Federation” in carattere maiuscolo di fantasia. Nella parte inferiore dell’immagine compare su due livelli la scritta “WNBF ITALY” in carattere maiuscolo di fantasia.

  • ART 4 - FINALITA'

    1. L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale. Secondo quanto previsto dall’art. 4, punto 6 bis della Legge 21 Maggio 2004, n° 128 l’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


    2. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socioeconomiche. 


    3. L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare si propone, quale scopo principale, la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del Bodybuilding, della Cultura Fisica e delle discipline sportive collegate, compresa l’attività didattica e formativa per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive. A tal fine, L’Associazione si propone di:


    (a) Promuovere ed organizzare attività sportive, esercitate sia con modalità competitive agonistiche che con finalità ricreative non agonistiche, nel rispetto dei princìpi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva.


    (b) Diffondere sul territorio nazionale la cultura e la pratica del Natural Bodybuilding, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, con altre associazioni, con le Federazioni Sportive Nazionali e con gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, dedicando particolare cura all’azione promozionale e formativa.


    (c) Promuovere manifestazioni sportive e culturali a tutti i livelli, organizzando direttamente o indirettamente attività di carattere agonistico, corsi di formazione in ambito sportivo e corsi di perfezionamento tecnico per operatori sportivi, previa intesa con l’ente di Promozione Sportiva a cui la l’Associazione intende associarsi.


    (d) Informare ed interessare l’opinione pubblica ai problemi della cultura dello sport quale diritto universale, operando affinché siano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica del bodybuilding, del fitness e dell’allenamento con i pesi, istituendo anche propri organi di informazione come attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, canali web e social network (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter, ecc…)


    4. Per il raggiungimento dei propri obiettivi l’Associazione potrà:


    (a) svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale;


    (b) svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative;


    (c) reperire strutture, spazi ed impianti per lo svolgimento delle attività istituzionali, anche tramite accordi, convenzioni e contratti di locazione o acquisizione con enti pubblici o privati;


    (d) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, disposizioni delle competenti autorità oppure da deliberazione dei propri organi.

  • ART. 5 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

    1. L’associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI.


    2. L’associazione può stabilire rapporti di collaborazione di varia natura con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con le Federazioni Sportive Nazionali del CONI, con l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI a cui intende associarsi e con tutte le altre organizzazioni sportive, culturali e ricreative nazionali ed Internazionali.


    3. L’associazione, salvaguardando la propria autonomia, può aderire a comitati unitari con altri Enti ed Associazioni, promuovere e partecipare a centri studi o di ricerca, fondazioni e società, anche di capitali, purché senza fine di lucro, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità e che non siano con essa in contrasto.

  • ART. 6 - NORME E REGOLAMENTI INTERNI

    1. L’associazione stabilisce, con regolamenti interni organici approvati dal Consiglio Direttivo e conformi alle disposizioni di Legge ed alle Regolamentazioni sportive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli enti di Promozione Sportive e della World Natural Bodybuilding Federation (WNBF), le norme per il proprio funzionamento associativo e per lo svolgimento delle attività istituzionali e complementari.


    2. Le norme statutarie e regolamentari dell’associazione sono ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di tutti i soci in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative, dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.


    3. L’associazione si deve avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o valersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.


    4. L’associazione accetta di conformarsi ai principi generali dell’ordinamento sportivo ed in particolare alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali delle discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’associazione stessa delibererà di aderire, adottandone la tessera nazionale come tessera sociale.


    5. Costituiscono pertanto parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società/associazioni affiliate.


    6. L’associazione adotta e fa proprio nella sua interezza anche il regolamento agonistico internazionale della World Natural Bodybuilding Federation (WNBF), 

  • ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

    1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che ne accettino lo Statuto. Con “irreprensibile condotta” si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali e dei suoi organi


    2. Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, ma solo a tempo indeterminato.


    3. L’ammissione all’Associazione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’aspirante socio, previo esame della eventuale documentazione allegata. In caso di mancata ammissione, il giudizio deve essere sempre motivato. Contro una delibera di mancata ammissione è ammesso appello alla prima Assemblea utile (ordinaria o straordinaria).


    4. Preso atto che la patria podestà è esercitata congiuntamente da ambo i genitori, le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da almeno un genitore. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.


    5. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.


    6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa annuale e viene annotata in un apposito registro dei soci, considerando tale anche la banca dati esistente nell’area privata dell’Ente sportivo (FSN o EPS) preso il quale l’associazione è affiliata. Tutti i soci dell’associazione, infatti, devono essere comunque soci anche della Federazione sportiva nazionale od Ente di promozione sportiva cui l’associazione è obbligatoriamente affiliata. 

  • ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

    1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione del diritto di:


    (a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;


    (b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;


    (c) godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.


    2. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 12 Comma 6 del presente Statuto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

  • ART. 9 - DOVERI DEI SOCI

    1. I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e di rispettare i regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione.


    2. I soci sono inoltre tenuti a corrispondere puntualmente la quota associativa annuale. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

  • ART. 10 - DECADENZA DEI SOCI

    1. La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:


    (a) dimissioni volontarie


    (b) morosità protratta per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento della quota annuale


    (c) espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;


    (d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’articolo XIX del presente statuto;


    (e) decesso.


    2. Le dimissioni volontarie da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.


    3. Il mancato versamento della quota associativa annuale, entro 3 mesi dalla scadenza prevista, comporta la perdita automatica della qualifica di socio e di tutti i diritti ad essa connessi.

     

    4. L’espulsione dall’associazione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o di eventuali regolamenti interni oppure ponga in essere comportamenti tali da provocare danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso sarà esaminato e votato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria o straordinaria. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. 


    5. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.


    6. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

  • ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

    Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente

  • ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

    1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, l’assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti


    2. All’Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:


    (a) approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;


    (b) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;


    (c) eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;


    (d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.


    3. All’assemblea Straordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:


    (a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;


    (b) deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;


    (c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;


    (d) deliberare sull’espulsione di un socio richiesta dal consiglio direttivo;


    (e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.


    4. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% più uno dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.


    5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o comunque in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.


    6. La convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione, mediante invio di e-mail e/o SMS a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, pubblicazione dell’avviso sul sito web, sulla pagina e/o sul gruppo Facebook dell’Associazione e tramite affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.


    7. Possono intervenire all’Assemblea, ordinaria o straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola né di voto attivo e passivo.


    8. Il consiglio direttivo delibera l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa


    9. A ciascun socio spetta un voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.


    10. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria (escluso quelle che abbiano come oggetto modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione), sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.


    11. Per le modifiche dello statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione, in deroga all’art. 21 del codice civile, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.   


    12. L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante e, se necessari, due scrutatori. L’Assemblea straordinaria è invece presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori.


    13. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni che potranno avvenire per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.


    14. Nelle assemblee con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, candidati alle medesime cariche. L’assistenza del segretario inoltre non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.


    15. Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale che dovrà essere firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

  • ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

    1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni, secondo le Regole del quadriennio olimpico. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.


    2. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Le cariche di segretario e tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.


    3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi federazione sportiva nazionale od Ente di promozione sportiva, ad esso aderente, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.


    4. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.


    5. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:


    (a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;


    (b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;


    (c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;


    (d) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;


    (e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;


    (f) la fissazione delle quote sociali;


    (g) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;


    (h) la redazione e approvazione dei Regolamenti Interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;


    (i) la delibera sull’ammissione di nuovi soci;


    (j) la fissazione della data dell’assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta all’anno e la convocazione dell’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’articolo 12, comma 10 e 11;


    (k) l’adozione dei provvedimenti di espulsione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;


    (l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.


    6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, anche tramite e-mail e/o SMS od altro strumento di comunicazione elettronica tracciabile, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.


    7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento temporaneo, dal vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti.  E’ ammessa, e valida a tutti gli effetti, la presenza alle riunioni tramite videochiamata o conference call, sempre che vi sia il consenso unanime dei membri del Consiglio direttivo.  


    8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere messo a disposizione di tutti i Consiglieri.


    9. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci validamente costituita; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà la sua attività carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti


    10. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente del consiglio direttivo allo svolgimento dei suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea ordinaria utile.


    11. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione. 

  • ART. 14 - IL PRESIDENTE

    1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni, secondo le regole del quadriennio olimpico.


    2. Egli presiede l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

  • ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE

    Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

  • ART. 16 - SEGRETARIO E TESORIERE

    1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.


    2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.


    3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

  • ART 17 - ANNO SOCIALE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

    1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.


    2. Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:


    (a) quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;


    (b) proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione;


    (c) eventuali entrate di carattere commerciale;


    (d) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;


    (e) eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.


    3. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi e culturali istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


    4. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. A tale scopo, insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria, che porta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.


    5. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

  • ART. 18 - SEZIONI

    L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi ritenuti più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

  • ART. 19 - SCIOGLIMENTO

    1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto, dall’Assemblea Straordinaria dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. In caso di seconda convocazione, in deroga all’art. 21 del codice civile, qualunque sia il numero dei partecipanti.   


    2. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

  • ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

    La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale, ove ha sede l’associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

  • ART. 21 - NORME DI RINVIO

    Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva a cui l’associazione affiliata e, in subordine, le norme del codice civile.


    Il presente Statuto è stato letto ed approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

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